(massima n. 1)
Anche nel caso in cui sia impugnata nella sua globalitą la sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (pur nel testo previgente alla legge n. 353 del 1990), ai fini dell'ammissibilitą del gravame, devono essere svolte specifiche critiche in ordine alle censurate statuizioni di merito.