(massima n. 1)
L'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere pił o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificitą nel caso concreto di quella motivazione, potendo sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in tema di quantificazione del danno biologico, aveva ritenuto priva della necessaria specificitą e, quindi, inidonea a consentire una nuova valutazione di merito, la «generica protesta» dell'appellante secondo cui «i criteri applicati nella quantificazione del danno non considerano i canoni applicativi seguiti dalla dominante giurisprudenza, anche della Corte»).