(massima n. 1)
Quando l'appellante lamenti un errore di diritto, per soddisfare il requisito della specificitā dei motivi di gravame, prescritto dall'art. 342 cod. proc. civ., č necessario e sufficiente che l'atto d'appello invochi l'applicazione di un principio di diritto diverso rispetto a quello enunciato nella sentenza impugnata.