(massima n. 1)
La valutazione circa il rispetto, da parte dell'appellante, dell'obbligo di indicare specificamente le critiche rivolte contro la sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va compiuta tenendo presente le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado, poiché non è possibile una contestazione specifica di conclusioni non fondate su basi specifiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva ritenuto non generica la doglianza con cui l'appellante allegava che la liquidazione del danno non patrimoniale compiuta dal giudice di primo grado era stata eccessiva in relazione all'entità del pregiudizio, in base all'assunto che tale liquidazione era avvenuta in via equitativa e che pertanto, rispetto ad essa, la doglianza di "eccessività" era sufficiente a soddisfare il precetto di cui all'art. 342 c.p.c.).