(massima n. 1)
Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non č sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontą in tal senso, ma č necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessitą, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento.