(massima n. 1)
In una controversia in cui la sentenza di primo grado sia impugnata per carenza assoluta di motivazione, senza che vengano sottoposte al secondo giudice anche conclusioni di merito, l'appello č inammissibile in quanto la deduzione di un vizio in rito determina la nullitā e non la giuridica inesistenza della sentenza impugnata (non incidendo, esso, sulla configurabilitā della pronuncia come atto di esercizio della funzione giurisdizionale) e consente, una volta eliminato il vizio stesso, il riesame del merito della controversia.