(massima n. 1)
In materia di appello, fra i requisiti dell'atto di impugnazione non č prevista, a differenza di quanto stabilito dall'art. 366, n. 2, c.p.c. per il giudizio di cassazione, l'indicazione della sentenza impugnata, la cui individuazione attiene all'oggetto della domanda e, al contenuto dell'impugnazione proposta, restando i relativi accertamenti, non censurabili in sede di legittimitā se congruamente motivati, di spettanza del giudice di merito.