(massima n. 1)
Il carattere parziale o non definitivo della sentenza di primo grado che (senza definire giudizio) abbia deciso una questione preliminare comporta che il giudice di secondo grado investito dell'appello avverso tale decisione, ha potere di cognizione limitatamente alla questione decisa dalla sentenza appellata, né può, riformando tale pronuncia, procedere all'esame di altre questioni, e che la sentenza di riforma resa dallo stesso giudice si inserisce immediatamente, con il suo contenuto decisorio parziale, nel processo rimasto pendente in primo grado ed eventualmente sospeso ai sensi dell'ultima parte del penultimo comma dell'art. 279 c.p.c.