(massima n. 1)
La sospensione del giudizio di primo grado a seguito di appello immediato avverso sentenza non definitiva può essere disposta dal giudice istruttore esclusivamente su concorde istanza delle parti, a norma dell'art. 279, quarto comma, c.p.c., e non in applicazione analogica dell'art. 295 c.p.c., attese sia la natura eccezionale di tale ultima norma, sia la mancanza di una lacuna normativa (essendo la fattispecie regolata dal richiamato art. 279, quarto comma), nè in forza di un potere discrezionale di sospensione, non più configurabile a seguito della modifica degli artt. 42 e 295 c.p.c. ad opera degli artt. 6 e 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353.