(massima n. 1)
La riserva di appello relativa alle sentenze non definitive si può formulare in forma libera purché espressa, entro il termine per appellare o, sempre che questo non sia ancora scaduto, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa, e deve essere sciolta quando viene emanata la sentenza definitiva. L'inammissibilità dell'appello proposto, ove tardivo, può essere dichiarata anche d'ufficio dal giudice d'appello, o in mancanza, può essere rilevata in Cassazione.