(massima n. 1)
La sentenza definitiva con la quale il giudice si sia limitato ad affermare la propria competenza č impugnabile unicamente con il regolamento di competenza nei modi e nei termini di cui all'art. 47 c.p.c., non essendo contro detta decisione ammessa riserva di impugnazione differita. Consegue che la sentenza d'appello, in mancanza di una tempestiva impugnativa avverso la sentenza non definitiva sulla competenza, illegittimamente dichiara l'incompetenza del giudice di primo grado. (La S.C. ha affermato il principio indicato in sede di regolamento avverso la sentenza d'appello pronunziata all'esito dell'impugnazione della sentenza definitiva del tribunale.