(massima n. 1)
La riserva di impugnazione, generalmente inammissibile riguardo a sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza (impugnabile soltanto con regolamento di competenza), è eccezionalmente ammessa nei confronti della sentenza pronunziata dal giudice di pace, non soggetta — ai sensi dell'art. 46 c.p.c. — a regolamento di competenza, ma ricorribile per cassazione se pronunziata entro il limite di valore di lire due milioni, in virtù del combinato disposto degli artt. 113, secondo comma, 339, terzo comma, e 360, primo comma, c.p.c., purché sussistano tutti i requisiti formali e sostanziali di tale mezzo di gravame. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dopo la scadenza del termine annuale dalla pubblicazione, avverso sentenza non definitiva del giudice di pace, affermativa della competenza, per difetto del requisito formale della tempestiva formulazione della riserva di impugnazione ai sensi dell'art. 361 c.p.c.).