(massima n. 1)
In tema di impugnazione, il termine per la riserva di gravame, a pena di decadenza stabilito dall'art. 340 c.p.c. (e per il ricorso per cassazione dall'art. 361 c.p.c.) non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva, non può essere prorogato o differito, essendo perciò del tutto irrilevante che la prima udienza sia stata di mero rinvio o di trattazione.