(massima n. 1)
La riserva di gravame espressa nei riguardi di una sentenza non definitiva non rappresenta la manifestazione di volontā diretta a proporre impugnazione contro la sentenza stessa, ma č unicamente diretta a conservare il potere d'impugnazione, differendone l'esercizio, ed ha l'effetto di sostituire al dovere di osservanza del termine di decadenza l'onere di proporre il gravame insieme con quello contro la sentenza che definisce il giudizio (ovvero con quello che venga proposto dalla stessa o da altra parte contro una successiva sentenza non definitiva). Pertanto, la parte che intenda impugnare anche la sentenza nei riguardi della quale ha avanzato a suo tempo riserva di gravame deve esprimere l'inequivoca volontā di impugnazione avverso tale sentenza, stante l'autonomia della stessa, sia sul piano formale, sia sul piano sostanziale, rispetto a quella definitiva.