(massima n. 1)
Nel sistema di riserva facoltativa di impugnazione contro sentenza non definitiva, la mancata dichiarazione di riserva nella prima udienza istruttoria successiva alla comunicazione della sentenza o l'irritualità della riserva stessa producono soltanto la decadenza dal diritto che è oggetto della riserva e, perciò, della facoltà di impugnazione differita, ma non precludono l'esercizio del potere d'impugnazione immediata, da esperirsi entro il termine per l'impugnazione a norma degli artt. 325 e 327 c.p.c.