(massima n. 1)
Nel caso di impugnazione immediata di sentenza non definitiva, il successivo passaggio in giudicato della decisione resa in sede di giudizio di rinvio, dopo la cassazione della relativa decisione di appello, determina una separazione del giudizio rispetto a quello per la cui decisione sia proseguito il processo originario, con la conseguenza che la cognizione sull'appello avverso la sentenza conclusiva di quest'ultimo spetta, dopo quel giudicato, al giudice competente secondo i criteri ordinari, senza che sussistano le condizioni per la configurazione di una vis attractiva della competenza del giudice officiato dalla Corte di cassazione del suddetto giudizio di rinvio.