(massima n. 1)
Qualora, in sede di appello, sopravvenga la sentenza definitiva e la parte che aveva fatto riserva di impugnazione avverso la precedente sentenza non definitiva la notifichi alla controparte ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, a carico della parte notificante decorre il termine breve per l'impugnazione della sentenza non definitiva, con la conseguenza che, ove venga impugnata dall'altra parte la sentenza definitiva e la parte che aveva fatto riserva di impugnazione proponga ricorso incidentale contro la non definitiva, tale ricorso va considerato soggetto al regime giuridico di cui al secondo comma dell'art. 334 c.p.c., ove al momento della sua notificazione risulti gią decorso il suddetto termine breve (con conseguente perdita di ogni efficacia).