(massima n. 1)
La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del procedimento e questa, ai sensi dell'art. 338 c.p.c. - il quale esprime un principio di carattere generale valido anche per il giudizio di cassazione, - comporta l'effetto automatico del passaggio in giudicato della sentenza impugnata; nč impedisce (in tutto o in parte) detto effetto la conciliazione della controversia intervenuta tra le parti al di fuori del procedimento e non fatta valere al suo interno, atteso che tale efficacia parzialmente o totalmente impeditiva č attribuita dal citato art. 338 c.p.c. soltanto ai Ģprovvedimenti pronunciati nel procedimento estintoģ.