(massima n. 1)
La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza, successivamente cassata in sede di legittimitą, va proposta esclusivamente dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio, e non dinanzi al giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, anche nel caso in cui il giudizio di rinvio non sia stato mai introdotto ovvero si sia estinto.