(massima n. 1)
Le domande di restituzione o di riduzione in pristino della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi cassata (nella specie, sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di somma di denaro) può essere proposta, oltre che nell'eventuale giudizio di rinvio (ove la cassazione della sentenza sia stata pronunciata con rinvio ad altro giudice), anche in separata sede (come nel caso, quale quello di specie, di cassazione senza rinvio della sentenza del G.O. per avere la S.C. ravvisato la giurisdizione del giudice amministrativo), atteso che le predette domande sono del tutto autonome da quelle dell'eventuale giudizio di rinvio, assolvendo all'esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (nella specie, da celebrarsi dinanzi al giudice amministrativo, e non a quello ordinario).