(massima n. 1)
Le somme corrisposte dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza che ordina la reintegra nel posto di lavoro costituiscono, ex art. 18 legge n. 300 del 1970 (nel nuovo testo introdotto dalla legge 11 maggio 1990, n. 108), risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento; pertanto, in caso di riforma della sentenza che dichiara l'illegittimitą, venendo a cadere l'illecito civile ascritto al datore di lavoro e non sussistendo pił obbligo di risarcimento a suo carico, le somme percepite dal lavoratore perdono il loro titolo legittimante e debbono essere conseguentemente restituite fin dal momento della riforma, atteso che per il nuovo testo dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. non č pił necessario il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado.