(massima n. 1)
Il venir meno, a seguito di sentenza della Corte di cassazione, della pronuncia che aveva riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato in luogo di un rapporto di lavoro autonomo e disposto il ripristino del rapporto con la reintegrazione del lavoratore licenziato, comporta, da un lato, la caducazione del diritto a differenze retributive — che trovavano titolo in parametri retributivi riferiti a lavoratori subordinati — e al risarcimento dei danni per l'illegittimità del licenziamento e, dall'altro, che il definitivo accertamento della natura autonoma del rapporto impedisce l'applicazione dell'art. 2126 c.c., rendendo irrilevante la messa a disposizione delle energie lavorative. Pertanto, in conseguenza dell'affermazione definitiva della diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro — autonomo anzichè subordinato — e del venir meno, perciò, del titolo in base al quale erano state incassate le relative somme da parte del lavoratore, trova applicazione l'art. 336 c.p.c. che legittima il datore di lavoro a richiedere la restituzione di quelle somme.