(massima n. 1)
Il principio dettato dall'art. 336 c.p.c., per il quale la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata, trova applicazione rispetto ai capi di sentenza non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro capo che sia stato impugnato. Ne consegue che, in relazione a pronuncie di risarcimento del danno per dequalificazione del lavoratore, cassata o riformata la sentenza sul capo relativo alla dequalificazione, viene travolto anche il capo riguardante l'accertamento della eventuale esistenza di un danno professionale o biologico, trattandosi di pronunzia che presuppone la stabilitą del capo riguardante la dequalificazione, a nulla rilevando la mancata impugnazione del capo relativo al danno.