(massima n. 1)
Proposta dall'utente del servizio idrico domanda di restituzione, dinanzi al giudice ordinario, delle somme indebitamente versate a titolo di canone di depurazione delle acque reflue, allorché il giudice abbia condannato in solido tanto l'ente pubblico destinatario del canone quanto l'azienda speciale che aveva proceduto all'attività di riscossione, accogliendo nel contempo la domanda di garanzia interposta da quest'ultima, in quanto rivestente la posizione di mero adiectus solutionis causa, nei confronti dell'altro condebitore in solido, la mancata impugnazione, da parte dell'azienda speciale, della condanna solidale implica il passaggio in giudicato, nei suoi confronti, della statuizione di condanna, con il riconoscimento implicito della giurisdizione del giudice adito; mentre l'accoglimento dell'impugnazione — promossa ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c. dall'ente pubblico condebitore — per carenza di giurisdizione di detto giudice, non comporta la caducazione, in via di estensione ex art. 1 c.p.c. dall'ente pubblico condebitore — per carenza di giurisdizione di detto giudice, non comporta la caducazione, in via di estensione ex art. 336 c.p.c., della pronuncia di accoglimento della domanda di garanzia, non sussistendo alcun rapporto di dipendenza di detta domanda dalla pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice adito.