(massima n. 1)
Il soccombente ha l'onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge e solo eccezionalmente l'art. 334 c.p.c. concede alla parte, che non abbia ritenuto di impugnare la sentenza nei termini o vi abbia fatto acquiescenza, la facoltà di proporre impugnazione tardiva in via incidentale, in quanto l'interesse ad impugnare sia emerso dall'impugnazione principale. Ne consegue che non è configurabile un interesse dell'appellante incidentale a ricorrere per cassazione contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale, che pure abbia comportato la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, fatta eccezione per il caso di rinuncia dell'appellante principale, giacché, altrimenti, in tal caso, l'esito dell'impugnazione incidentale sarebbe determinato dalla volontà dell'impugnante principale.