(massima n. 1)
La parte chiamata direttamente a contraddire rispetto all'impugnazione principale può proporre impugnazione incidentale tardiva nei confronti di una parte del giudizio di primo grado diversa dall'appellante principale solo a condizione che a quel diverso soggetto la causa sia comune per inscindibilità o che egli sia parte di un rapporto dipendente da quello investito dall'impugnazione principale. Pertanto, va esclusa l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo svolto nei confronti di parte diversa dall'appellante principale, ove quest'ultimo abbia impugnato la sentenza per motivi attinenti al quantum della liquidazione e l'appellante incidentale tardivo abbia impugnato la sentenza nei confronti di altre parti per sentir dichiarare il loro concorso di colpa nella causazione dell'evento. In tal caso infatti l'impugnazione principale, che non può riguardare l'“an debeatur”, non può suscitare un interesse tardivo all'impugnazione incidentale tardiva, diverso da quello che già sussisteva e che non era stato tutelato nel termine di legge. (La S.C. ha accolto il motivo relativo all'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo nei confronti di parti diverse dall'appellante principale, in un caso in cui il danneggiante-attore aveva rivolto domanda di condanna solidale dei vari convenuti per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione stradale, il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità esclusiva di uno dei convenuti, l'impugnazione principale da parte del danneggiato aveva riguardato solo il quantum della liquidazione del danno, l'appello incidentale tardivo era rivolto nei confronti degli altri convenuti per sentir dichiarare il loro concorso di colpa nella causazione dell'evento).