(massima n. 1)
La proposizione dell'impugnazione principale da parte del soggetto destinatario della notificazione della relativa sentenza nei confronti della parte a richiesta della quale tale notificazione sia avvenuta abilita quest'ultima all'impugnazione incidentale tardiva nei confronti sia dell'impugnazione in via principale, sia, in ipotesi di cause inscindibili, delle altre parti; d'altra parte, se le cause sono scindibili, la notificazione della sentenza nei confronti di una controparte non fa decorrere neanche per il notificante il termine di impugnazione nei confronti delle altre controparti.