(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 334 c.p.c. — secondo cui la parte contro la quale sia stata proposta l'impugnazione può proporre a sua volta impugnazione incidentale, anche quando per essa sia decorso il termine, oppure abbia fatto acquiescenza alla sentenza — consente alla parte che abbia omesso di proporre l'appello (o il ricorso per cassazione) e contro la quale è stato da altri proposto l'appello (o il ricorso per cassazione), di proporre a sua volta l'appello (o il ricorso per cassazione) incidentale tardivo, ma non consente a colui che aveva omesso di impugnare in appello una statuizione della sentenza di primo grado (consentendone, così, il passaggio in giudicato) di proporre ricorso incidentale per cassazione sulla medesima statuizione, per il solo fatto che nei suoi confronti sia stato da altri proposto il ricorso per cassazione.