(massima n. 1)
La parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (Fattispecie in tema di risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, in cui la S.C., avendo un Comune proposto appello principale riguardo al riparto di responsabilità con l' I.A.C.P., delegato alla realizzazione dell'opera pubblica, ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dall'istituto relativamente all'ammontare del corrispettivo dovuto per la cessione del diritto di superficie in suo favore).