(massima n. 1)
Due opposizioni proposte separatamente nei confronti della medesima esecuzione da parte di due condebitori solidali e fondata su contestazioni comuni circa l'esistenza della pretesa esecutiva danno vita, se riunite, a cause scindibili, qualora nessuno degli opponenti abbia svolto domanda per ottenere che l'accertamento su detta esistenza sia vincolante nei rapporti interni. Ne consegue che ove esse siano ambedue rigettate e la decisione sia impugnata tempestivamente da uno degli opponenti e tardivamente dall'altro, quest'ultimo non può invocare il beneficio dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva di cui all'art. 334 cod. proc. civ.