(massima n. 1)
L'impugnazione incidentale, anche condizionata, presuppone una statuizione sfavorevole all'impugnante, ossia una soccombenza, pertanto quando la parte totalmente vittoriosa in primo grado intenda riproporre in appello domande o eccezioni non esaminate dal primo giudice perché ritenute assorbite non ha l'onere di proporre impugnazione incidentale al fine di determinare la devoluzione al giudice di secondo grado delle suddette domande o eccezioni, essendo sufficiente la mera riproposizione delle medesime a norma dell'art. 346 c.p.c., e su tali domande o eccezioni il giudice di appello č tenuto a pronunciarsi, ove ritualmente riproposte, indipendentemente dalla notifica di una impugnazione incidentale e dalla tempestivitā della medesima.