(massima n. 1)
L'atto formalmente qualificato "di intervento in appello", con cui una delle parti del giudizio di primo grado, litisconsorte facoltativo ed al quale non sia stata notificata l'impugnazione proposta da alcuna di esse, si costituisca nel giudizio di secondo grado e chieda la riforma della sentenza, va qualificato come appello incidentale ed č ammissibile solo se, per colui che lo compie, non sia ancora spirato il termine per impugnare.