(massima n. 1)
La proroga del termine annuale di impugnazione disposta dall'art. 328, terzo comma c.p.c. opera con esclusivo riguardo agli ivi espressamente richiamati casi di morte o perdita di capacitā delle parti (o del loro rappresentante legale) e non č suscettibile di estensione ai diversi casi, contemplati dall'art. 301 c.p.c., della morte o impedimento del procuratore delle parti.