(massima n. 1)
La proroga del termine annuale di impugnazione della sentenza, disposta dall'art. 328, terzo comma, c.p.c. con riguardo ai casi di morte o perdita della capacitą della parte (o del suo legale rappresentante) previsti dal richiamato art. 299, non č suscettibile di estensione anche all'ipotesi di morte del procuratore della parte stessa, poiché, avuto riguardo alla natura del detto termine lungo (stabilito dall'art. 327 c.p.c. quale limite temporale invalicabile rispetto alla possibilitą di impugnazione delle sentenze), non č dato ravvisare alcuna ragione, riconducibile alla necessitą di consentire l'agevole esercizio del diritto di difesa (obiettivamente suscettibile di pregiudizio nel caso del termine breve di cui all'art. 325: cfr. Corte Cost. sent. n. 41 del 1986), che giustifichi in via interpretativa l'indicata estensione.