(massima n. 1)
La proroga del termine di notifica dell'impugnazione — tardiva alla luce dell'art. 327 c.p.c. — ai sensi dell'art. 328, terzo comma, c.p.c., richiesta soltanto nella fase «dibattimentale» del giudizio di legittimità, allo scopo di poter provare l'eventuale perdita della capacità di stare in giudizio della originaria parte processuale, per fusione di società eventualmente intervenuta dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non può essere concessa perché la relativa istanza è tardiva: e ciò non soltanto in presenza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso tempestivamente formulata dalla controricorrente, ma anche in quanto il ricorrente, per superare l'inammissibilità del ricorso avrebbe dovuto comunque documentare in limine l'avvenuta fusione della società parte originaria con altra società, configurante un'ipotesi di successione a titolo universale idonea all'attivazione del meccanismo processuale previsto dal detto terzo comma dell'art. 328 del codice, laddove nella specie il ricorso è stato notificato nei confronti di un soggetto denominato in modo da poter configurare una semplice trasformazione senza estinzione della società parte originaria, con successione a titolo particolare nel diritto controverso. L'esame della ricorrenza, in concreto, dell'una o dell'altra ipotesi di successione, di cui rispettivamente agli artt. 110 e 111 c.p.c., con conseguenze ed esiti differenti, infatti, non può trovare ingresso nel giudizio per cassazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 328, terzo comma, trattandosi di un accertamento di fatto, inammissibile come tale in detta sede.