(massima n. 1)
L'art. 328 c.p.c. prevede la interruzione del termine per impugnare, esclusivamente a favore della parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo, e ciò anche nell'ipotesi in cui — conformemente a quanto deve ritenersi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1986 — l'evento riguardi il procuratore per essa costituito nel concluso grado di giudizio. Infatti, la norma è dettata dall'esigenza esclusiva di tutelare la parte che versa in condizioni di minorata difesa processuale; sicché la interruzione non si riflette sul termine per impugnare dato all'altra parte, che dovrà comunque provvedere alla tempestiva notificazione dell'impugnazione nei modi di cui all'art. 330 c.p.c.