(massima n. 1)
Quando si verifica, tra una fase processuale e l'altra e dopo la pubblicazione della sentenza, la morte o la perdita della capacità di agire della parte persona fisica (o l'estinzione della persona giuridica), il problema della notificazione dell'atto di impugnazione e della instaurazione della fase di gravame va risolto non già alla luce dei principi d'ultrattività del mandato al procuratore costituito, bensì in base alle disposizioni contenute nell'art. 328 c.p.c., secondo cui l'evento interruttivo incide non più sul processo, ma sul termine per la proposizione dell'impugnazione. Ne deriva che, dovendo l'impugnazione essere proposta contro il soggetto «attualmente» legittimato (art. 163, terzo comma, n. 2, c.p.c.), essa se effettuata alla parte originaria anziché al successore universale, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 164, primo comma, c.p.c., trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius e tale nullità è suscettibile di sanatoria, per effetto della costituzione del successore a titolo universale, ma la sanatoria opera con efficacia ex nunc a norma dell'art. 164 c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 353 del 1990, per essere la controversia già pendente alla data del 30 aprile 1995).