(massima n. 1)
In caso di morte della parte, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, quest'ultima deve proporsi nei confronti dei soggetti che siano parti sostanziali interessate alla controversia e al processo; qualora nella notificazione della sentenza non si specifichi se tale attivitā viene svolta a vantaggio degli eredi, e non si forniscano gli elementi per proporre appello contro di essi, l'impugnazione proposta contro la parte defunta č nulla, ma la nullitā č sanabile e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda fin dal momento della sua prima notificazione (ai sensi dell'art. 164 c.p.c., terzo comma) per effetto della costituzione degli eredi, ove questa avvenga quando ancora non sia maturato il termine annuale per proporre impugnazione.