(massima n. 1)
Nel caso in cui la parte sia costituita in giudizio a mezzo di pił procuratori autorizzati a difenderla disgiuntamente la morte di uno di essi non determina l'interruzione del termine breve di impugnazione ex art. 328, primo comma, c.p.c., e, nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 328 dello stesso codice, non dą luogo alla proroga del termine annuale di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., in quanto l'esistenza di una pluralitą di procuratori, ciascuno dotato di piena facoltą di rappresentanza, impedisce che, nel caso di impedimento di uno di essi, la parte resti priva di rappresentanza processuale con pregiudizio per la sua possibilitą di difesa, essendo altresģ irrielvante che il procuratore deceduto sia stato designato quale domiciliatario, dato che, se la parte č costituita nel giudizio a mezzo di due procuratori muniti di eguali poteri di rappresentanza, la notifica dell'impugnazione č valida anche se eseguita presso il procuratore che non risulta domiciliatario.