(massima n. 1)
La fusione di una società per incorporazione in un'altra determina automaticamente l'estinzione della società assoggettata a fusione e il subingresso nei rapporti ad essa relativi per successione a titolo universale della società incorporante; qualora tale evento si verifichi nella fase di quiescenza, ex art. 328 c.p.c., di un rapporto processuale in cui sia parte la società incorporata, soltanto il nuovo ente, in quanto successore universale, è legittimato ai sensi dell'art 110 c.p.c. a proseguire il giudizio, senza che possa trovare applicazione il principio di ultrattività della procura (anche ai fini della proposizione dell'impugnazione) in caso di mancata denuncia dell'evento interruttivo, poiché tale principio riguarda la diversa ipotesi della verificazione di detto evento nel corso di un grado del giudizio, con la conseguenza che l'appello proposto dalla società incorporata, anziché dalla società incorporante, va dichiarato inammissibile.