(massima n. 1)
Qualora l'impugnazione sia stata proposta da uno soltanto dei coobbligati soccombenti a tutela di propri interessi, l'esercizio del potere di impugnazione non può essere riferito anche agli altri suoi litisconsorti in primo grado, che, notificati del gravame, siano rimasti contumaci nel giudizio d'appello senza che possa rilevare che il comune difensore fosse munito di procura anche per il grado di appello e che lo stesso, in sede di conclusioni definitive per tale grado, abbia richiesto la riforma della sentenza impugnata anche in nome degli altri coobbligati.