(massima n. 1)
È ammissibile l'impugnazione della sentenza da parte del fallito, emessa prima del fallimento, perché egli conserva la capacità di agire, anche processuale, per i diritti patrimoniali non curati dagli organi fallimentari, e in ogni caso l'eccezione di difetto di capacità può essere sollevata soltanto dal curatore nell'interesse della massa dei creditori, ma non d'ufficio o dalla controparte.