(massima n. 1)
È inammissibile l'appello proposto dal curatore del fallimento di una società in accomandita semplice (e non dal curatore del fallimento personale del socio accomandatario, anch'egli dichiarato fallito in estensione) avverso la sentenza di primo grado resa in un giudizio instaurato dal socio accomandatario in epoca anteriore al suo fallimento (dichiarato nelle more tra la pubblicazione della detta sentenza e l'atto di impugnazione della curatela).