(massima n. 1)
Le sedi secondarie di un'impresa (anche se organizzate in forma societaria) non rilevano come centri autonomi di imputazione giuridica e la loro iscrizione nel registro delle imprese non č preordinata ad evidenziare una separazione rispetto alla sede centrale, bensė a rendere manifesto il vincolo organico tra l'impresa e le sue ramificazioni; pertanto, l'attivitā svolta dalla persona preposta all'esercizio della sede secondaria, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, fa capo all'impresa nella sua globalitā. Ne consegue che, qualora l'iniziativa processuale sia assunta, nell'ambito delle sue competenze, dal rappresentante preposto all'esercizio della sede secondaria, gli effetti si producono direttamente nei confronti dell'impresa e quest'ultima č legittimata ad impugnare direttamente la decisione emessa a conclusione del giudizio.