(massima n. 1)
È inammissibile l'impugnazione del rappresentante legale di un soggetto divenuto capace alla data della notifica di detto atto, ancorché il difensore di tale parte non abbia dichiarato o notificato l'evento, perché, a differenza del caso in cui sia la controparte che, ignorando incolpevolmente la cessazione della altrui causa di incapacità, abbia notificato l'impugnazione presso il difensore del rappresentante processuale costituito, non vi è alcuna esigenza di tutelare la buona fede del rappresentante che invece è a diretta conoscenza della sopravvenuta capacità del rappresentato, con conseguente cessazione della propria rappresentanza “ex lege”.