(massima n. 1)
Il chiamato in causa per garanzia impropria non č legittimato ad impugnare le statuizioni sfavorevoli al chiamante, aventi per oggetto il rapporto principale, in mancanza di impugnazione della parte rimasta soccombente nell'ambito di tale rapporto, ma puō soltanto far valere, nei limiti della causa di garanzia, autonoma e scindibile, le eccezioni e le difese volte a dimostrare l'inesistenza, l'invaliditā e l'inefficacia del rapporto principale, in quanto presupposto del rapporto subordinato di garanzia. (Nella specie, un comune, convenuto in un giudizio di opposizione alla stima dell'indennitā di espropriazione, aveva chiamato in causa una cooperativa edilizia, con la quale aveva stipulato una convenzione di cessione del terreno espropriato. La Suprema Corte, enunciando i suddetti principi, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla cooperativa edilizia contro la determinazione dell'indennitā di espropriazione, non impugnata dal comune).