(massima n. 1)
Il trasferimento di azienda attribuisce al cessionario autonoma legittimazione all'impugnazione della sentenza sfavorevole al cedente, stante l'opponibilità del giudicato nei suoi confronti, quale successore a titolo particolare; a ciò si aggiunge un'autonoma ragione di legittimazione processuale all'impugnazione, nel caso in cui la sentenza risulti emessa nei confronti del cessionario, che non abbia partecipato al giudizio e sia stato erroneamente identificato con il cedente.