(massima n. 1)
In tema di opposizione avverso atti irrogativi di sanzioni amministrative, la riunione di giudizi distinti, ancorché riferibili ad identiche condotte tenute contestualmente da ciascuno dei soggetti destinatari, si fonda esclusivamente su ragioni di opportunità, restando distinta ed autonoma, sul piano sostanziale e processuale, la posizione di ciascuno degli opponenti, con la conseguenza che la sentenza emessa nei giudizi così riuniti contiene tante pronunce quante sono le cause decise, e ciascuna parte è legittimata (ed ha interesse) ad impugnarla soltanto limitatamente alla statuizione che la riguardi, mentre l'eventuale, omessa pronuncia nei confronti di uno dei contravventori non assume alcun rilievo nel giudizio d'impugnazione instaurato da ciascuno degli altri.