(massima n. 1)
L'evocazione in appello di un soggetto che non abbia partecipato al giudizio di primo grado, ma che si sia qualificato erede di una delle parti, la cui morte non era stata dichiarata nel corso del giudizio, non integra un vizio relativo alla instaurazione del contraddittorio, anche nell'ipotesi in cui, nell'atto di impugnazione, non sia indicato il rapporto successorio, derivando la legittimazione processuale dell'erede direttamente dalla legge. Resta, peraltro, onere dell'appellante provare la legittimazione passiva del soggetto evocato, e il giudice deve rilevare di ufficio il mancato soddisfacimento di tale onere nel caso in cui l'interessato non riconosca la propria legittimazione (nel caso di specie la Corte, cassando la sentenza impugnata, ha riconosciuto l'ammissibilitą dell'atto di impugnazione proposto, senza ulteriori indicazioni, nei confronti di persona che, qualificandosi erede della parte vittoriosa in primo grado, aveva provveduto a notificare la sentenza di primo grado ed il precetto, limitandosi a rilevare la necessitą di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi).