(massima n. 1)
In tema di impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti del dante causa, la parte che assuma di avere la qualità di erede assolve l'onere probatorio in ordine alla propria legittimazione processuale attraverso la produzione documentale della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata all'estero e conferita a mezzo di notaio in Paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge n. 1253 del 1966, rientrando, il relativo atto, di natura sostanziale, tra quelli per i quali detta Convenzione ha abolito l'obbligo della legalizzazione da parte di autorità consolare italiana, ex art. 15 della legge n. 15 del 1958. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva erroneamente ritenuto che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa in lingua slava dinanzi a notaio pubblico croato — ove la coniuge della parte deceduta si dichiarava unica erede —, non rendesse possibile, in difetto di legalizzazione, la verifica della qualità di erede nell'appellante, così escludendo la legittimazione a proporre appello).